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SISTEMI ANTICADUTA - LINEA VITA -

SISTEMI SPAZI CONFINATI

Edifici INDUSTRIALI - Aree INTERNE ed ESTERNE  INDUSTRIALI  -  Edifici CIVILI - Spazi Confinati 

Sistemi Anticaduta Linee Vita _ Parapetti _Scale Gabbia _ Passerelle _ Sistemi per Spazi Confinati

Servizi Tecnici - Consulenza Tecnica - Vendita - Progettazione e rilascio Fascicoli Tecnici

Chi Siamo

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Danilo Fantino Titolare dello StudioK2 di Danilo Fantino e' Un tecnico/Commerciale della SICURDELTA Srl , leader nel territorio Nazionale per la produzione  dei Sistemi Anticaduta destinati in ambito Industriale e Civile.

 La  Nostra  priorità e' nel  trovare la soluzione  in ogni zona , per  garantire la Sicurezza contro la caduta dall'Alto del lavoratore ,  oltre a soddisfare  il nostro Cliente utilizzatore e/o Istallatore. 

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Cosa Facciamo

  • Progettazione della Messa in Sicurezza Area interessate
  • Sopralluoghi Tecnici
  • Rilascio Fascicoli tecnici conformi alla UNI 11560:2022
  • Calcoli e relazioni tecniche firmate dall'Ingegnere Interno
  • Coordinamento con  l'Installatore dei Dispositivi 
  • Preventivi
  • Gestione Ordini diretti con SICURDELTA Srl

Aggiornamenti  Prodotti SICURDELTA

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Sistema SDCRAIN Sicurdelta

Sistema SDCRAIN Baia di carico

Il sistema SDCRANE è una struttura di supporto che permette agli operatori di lavorare in sicurezza a un’altezza superiore ai 2 metri, utilizzando un’imbracatura e un sistema di collegamento adeguati.

CATALOGO SICURDELTA Srl _ Sistemi Anticaduta

Brochure SICURDELTA

News

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norma UNI 11900

Entrata in vigore nel febbraio del 2023, la norma UNI 11900 definisce i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità degli installatori di sistemi di ancoraggio.

 

Si tratta, in pratica, di tutti coloro che si occupano del montaggio, dello smontaggio e delle ispezioni dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura di cui alla UNI 11560.

 

In questo articolo, vediamo alcuni punti relativi alla norma UNI 11900:2023 e ai requisiti degli installatori di linee vita e non solo.

Norma UNI 11900: cos'è e com'è strutturata

 

In generale, le regole individuate da UNI riguardanti il metodo e la struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate (come quella, appunto, degli installatori di sistemi di ancoraggio), sono:

  • assicurare, nella fase pre-normativa, un monitoraggio costante del contesto legislativo nazionale e internazionale;
  • assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ);
  • assicurare, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli (es. Regioni, Ministeri, organizzazioni delle imprese, dei sindacati, dei consumatori, Ordini e Albi professionali, ecc).

La norma UNI 11900, come detto, definisce i requisiti dell'attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. Tuttavia, può costituire un riferimento utile anche per quei sistemi non installati in copertura, ma che prevedono comunque l'impiego di dispositivi permanenti.

 

Dopo le sezioni dedicate a scopo e campo di applicazione, ai riferimenti normativi e a termini e definizioni, la norma si sofferma sui compiti e sulle attività specifiche dell'installatore, così come su "conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità" di questa figura professionale.

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QUALIFICA UNI 11900 _ Istallatori

Broshure Corso Istallatori UNI 11900

Caduta dall’alto: fattori di rischio e prevenzione

Fattori di Rischio per la caduta dall’alto 

  • SFONDAMENTO DI COPERTURA: il fattore di rischio maggiormente ricorrente è quello relativo alla modalità operativa del lavoratore. In due casi su tre si rileva un errore di procedura che si riferisce a situazioni in cui l’infortunato si trova a transitare su superfici non portanti e, quindi, non calpestabili. Altrettanto rilevante, in termini percentuali, è il fattore ambiente per la mancata interdizione al passaggio di siti pericolosi. Più specificatamente il riferimento è all’assenza di percorsi segnalati o di protezioni e parapetti. Infine, un altro importante fattore di rischio riguarda il mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco, cintura di sicurezza, ecc.). Di questi, due casi su tre fanno riferimento a un DPI che non era stato fornito al lavoratore;
  • CADUTE DA SCALE PORTATILI: il fattore più frequentemente rilevato è la modalità operativa del lavoratore, seguita dal fattore utensili, macchine, impianti. Per il primo fattore, la problematica che si evidenzia, in circa tre casi su cinque, è quella relativa a un uso improprio o errato di una scala portatile. Per il secondo fattore, in più di tre casi su quattro emerge un problema di assetto della scala portatile utilizzata, che ne determina l’inadeguatezza all’uso;
  • CADUTA DA PARTE FISSA DI EDIFICIO: (in particolar modo da tetto o terrazzo), riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un problema che in circa un caso su quattro riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio. Le problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito al lavoratore in due casi su tre. Per quanto attiene il secondo fattore, l’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota si verifica in circa tre casi su cinque;
  • CADUTA DA PONTEGGI E IMPALCATURE FISSE: spesso determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore. Il fattore di rischio più frequente è rappresentato da utensili, macchine, impianti. La problematica che emerge è la mancanza di protezioni fisse in più di un caso su due. A questo si aggiunge il fattore relativo alla modalità operativa del lavoratore con un problema legato alle procedure di lavoro in due casi su tre.
  • CADUTE ALL’INTERNO DI VARCO: accade di sovente che l’evento infortunistico sia determinato dai fattori riferibili all’organizzazione dell’ambiente, con una mancanza di protezioni del varco o di parapetti in più di due casi su tre, e alle modalità operative del lavoratore, che transita comunque su percorsi pericolosi, non protetti e non segnalati;
  • CADUTA DA MEZZI DI SOLLEVAMENTO O PER LAVORI IN QUOTA: l’ultima delle categorie di caduta dall’alto individuate, i fattori di rischio maggiormente riscontrati sono le modalità operative del lavoratore con un errore di procedura in due casi su tre o un macchinario non appropriato.

Caduta dall’alto: misure preventive per la sicurezza

 

Una vittima ogni 48 ore. È questa la tragica media degli incidenti mortali nei cantieri.

 

Tra i rischi maggiormente diffusi, in particolare nei cantieri, c’è la caduta dall’alto, con una media del 52,4% degli incidenti di questo tipo.

Caduta per sfondamento dall’alto

Occorre che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.

 

Ove non sia possibile adottare tali misure collettive si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma conformi alle norme tecniche.

 

Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto denominati solitamente dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, possono essere costituiti da: imbracatura del corpo; connettore; cordino; assorbitore di energia; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; dispositivo di ancoraggio.

 

In particolare, i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.


ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per eseguire

Questi ambienti sono caratterizzati da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo (ad esempio mancanza di ossigeno).


Con il termine ambiente confinato si intende un luogo/ambiente completamente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in modo permanente da persone, né destinato ad esserlo, interventi come ispezioni, manutenzione, riparazioni, installazione di dispositivi tecnologici.

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Inizialmente la normativa di riferimento era il D.Lgs. 81/2008 (articoli 66 e 121 e Allegato IV, punto 3) ma in seguito, per contrastare i tanti incidenti gravi nel settore, è stato varato anche il D.P.R. 177/2011 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti) con le linee guida e le procedure da rispettare.
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Nella legislazione italiana gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono presi in considerazione nel D.Lgs. 81/08. In particolare l’articolo 66 delinea le disposizioni generali per l’esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento mentre l’articolo 121 si occupa della presenza di gas negli scavi.
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l D.Lgs. 81/08 non specifica i requisiti formativi per i lavoratori operanti in ambienti confinati. Tale lacuna è stata colmata dal D.P.R. 177/11 che ha introdotto un regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Questo regolamento si basa su due principi fondamentali:

  • qualificazione delle imprese e dei lavoratori che operano in ambienti confinati;
  • adozione di specifiche procedure di sicurezza.
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CATALOGO   SICURDELTA srl _Sistemi per SPAZI CONFINATI

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